1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di nuove norme, continuano ad applicarsi le norme previste dal medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme della presente legge secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla medesima legge.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.
7. Ai fini del comma 6, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,